Avv. Andrea Sisti - Divieto licenziamento Covid dirigenti(

Il divieto di licenziamento “Covid” opera anche per i dirigenti

Ultimo Aggiornamento 22 Agosto 2024

Coronavirus: vietati i licenziamenti anche per il lavoro dirigenziale

Il divieto di licenziamento “Covid-19” si applica anche ai dirigenti? Una prima risposta – in senso affermativo – è stata fornita dal Tribunale di Roma che, con ordinanza del 26/02/2021, ha accolto il ricorso presentato da un dirigente, che era stato licenziato a luglio 2020, per soppressione della sua posizione lavorativa e, dunque, per ragioni oggettive di carattere economico e/o organizzativo.

Il Tribunale ha affermato che il divieto di licenziamento posto dalla legislazione emergenziale è applicabile anche al lavoro dirigenziale, dichiarando conseguentemente nullo il licenziamento e ordinando la reintegrazione del dirigente nel proprio posto di lavoro (oltre a disporre il risarcimento pari alla retribuzione persa dalla data del licenziamento alla data della reintegrazione).

Attenzione: nella successiva sentenza n. 3605 del 19/04/2021 il Tribunale di Roma ha mutato orientamento, escludendo i dirigenti dal divieto di licenziamento!


INDICE SOMMARIO


§ 1. Il divieto di licenziamento “Covid”

Come noto, per fronteggiare la crisi pandemica, è stato introdotto un divieto di licenziamento, per cui:

  • dal 17/03/2020 è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo;
  • le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23/02/2020 e prima del 17/03/2020 sono sospese;
  • il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 legge 604/1966.

Il divieto di licenziamento, inizialmente previsto per 60 giorni, decorrenti dal 17/03/2020, è stato più volte prorogato, e – da ultimo – è previsto che rimanga in vigore fino al 31/03/2021, salvo ulteriori proroghe.

Rimane comunque possibile licenziare, per ragioni oggettive, in caso di cessazione dell’attività aziendale, nell’ipotesi di adesione – da parte del dipendente – ad accordi sindacali che prevedano un incentivo all’esodo, oppure nel caso di successione di imprese nell’appalto e riassunzione da parte del nuovo appaltatore.

§ 2. Il licenziamento individuale del dirigente

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli artt. 1 e 3 legge 604/1966, il licenziamento (dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato) – con preavviso – è legittimo solo se sorretto da un giustificato motivo oggettivo (“ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”) oppure soggettivo (“un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”).

I dirigenti sono espressamente esclusi da tale disciplina, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge 604/1966.
Pertanto, per motivare il licenziamento – con preavviso – del dirigente, non occorre, stando alla disciplina di legge, un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) e vige, per legge, una libertà di recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale.

Tuttavia, i dirigenti godono di una tutela contrattuale, anziché legale, contro i licenziamenti individuali. Infatti, la contrattazione collettiva prevede che il licenziamento del dirigente sia giustificato, pena il riconoscimento di un indennizzo economico (c.d. indennità supplementare) in favore del dirigente ingiustificatamente licenziato. È comunque esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro, fatte salve particolari ipotesi di illegittimità del licenziamento (licenziamento nullo perché discriminatorio, ritorsivo – o meglio, determinato da un unico motivo illecito -, licenziamento della lavoratrice madre e per causa di matrimonio, nonché licenziamento orale).

Pertanto, di fatto, anche i dirigenti sono protetti dai licenziamenti ingiustificati: peraltro, secondo la giurisprudenza, la nozione di giustificatezza non coincide con quella di giustificato motivo (prevista dalla legge con riferimento al licenziamento di tutti gli altri dipendenti, non dirigenti), ma è più ampia (e, dunque, consente una maggior libertà di licenziare).

Il licenziamento del dirigente, in particolare, è ingiustificato solo quando è arbitrario (vale a dire senza alcun motivo) o adottato per un motivo pretestuoso, al solo fine di liberarsi del dirigente senza valide ragioni, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza, o in violazione delle procedure di legge o di contratto (Cass. 14604/2011).

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§ 3. Il caso del dirigente licenziato analizzato dal Tribunale di Roma

Con riferimento al caso in commento, a tal proposito, va sottolineato che il dirigente ha impugnato il licenziamento anche sotto un duplice ulteriore profilo, rispetto all’operatività del divieto: in primo luogo, ha affermato di essere un dirigente solo sulla carta, e non nei fatti.

Infatti, la giurisprudenza riconosce la tutela legale, limitativa dei licenziamenti, anche in favore dei c.d. pseudo dirigenti, vale a dire di quei lavoratori cui è stata riconosciuta, per convenzione, la qualifica dirigenziale, pur senza che a ciò corrispondesse, in concreto, lo svolgimento di mansioni dirigenziali, essendo gli stessi, sostanzialmente, sovra inquadrati.

Pertanto, anche per tale via, il ricorrente mirava a farsi riconoscere le stesse tutele spettanti ai lavoratori non dirigenti, a cominciare dal divieto di licenziamento (a prescindere dalla sua applicabilità ai dirigenti veri e propri).

In secondo luogo, in subordine, il dirigente sosteneva – nel merito – che il proprio licenziamento fosse comunque ingiustificato, con conseguente tutela indennitaria prevista dalla contrattazione collettiva, poiché, tra l’altro, “non c’era stata alcuna riorganizzazione che non consistesse tautologicamente nel suo licenziamento” e “la sua funzione di credit manager (n.d.r. asseritamente soppressa) era quella di supervisionare l’attività del personale (11 unità) che si occupava di recupero crediti nelle unità di […] e tale attività era semmai destinata a crescere e stava in effetti crescendo per effetto della pandemia”, “non era vero che le sue funzioni fossero state accentrate in capo all’Economic Planning & Budgeting Director”.

I predetti motivi di impugnazione sono rimasti assorbiti dalla ritenuta applicabilità del generale divieto di licenziamento “Covid-19”, e – dunque – il Tribunale di Roma non li ha affrontati, avendo già accolto il ricorso per altra via. Certamente, potranno rientrare in gioco nelle successive fasi e gradi di giudizio, qualora l’ordinanza sia impugnata dal datore di lavoro.

Infatti, è bene precisarlo, a prescindere dalla questione sull’ambito di operatività del divieto, e – comunque – anche quando il divieto, prima o poi, cesserà per tutti, il vaglio giudiziale sulla legittimità dei licenziamenti, non solo dei dirigenti, andrà svolto con rigore, senza automatismi che derivino dal generale stato di crisi in atto.

§ 4. Il licenziamento collettivo che coinvolga dirigenti

Qualora un licenziamento collettivo (che, in sintesi, per essere tale deve riguardare almeno 5 dipendenti, compresi i dirigenti, nell’arco di 120 giorni) coinvolga uno o più dirigenti, trova applicazione la relativa disciplina limitativa, che – fino al 2014 – era riservata solamente a impiegati, operai e quadri, ad esclusione dei dirigenti.

Tale disciplina, a pena di illegittimità dei licenziamenti, impone lo svolgimento di un’articolata procedura di consultazione sindacale e l’adozione di criteri di scelta legali (anzianità, carichi di famiglia, esigenze aziendali, in concorso tra loro) o – in deroga a quelli legali – stabiliti per accordo sindacale, all’esito della predetta procedura di consultazione.

La violazione della procedura o dei criteri di scelta inficia i licenziamenti, anche dei dirigenti, i quali avranno diritto, se del caso, ad un’indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità di retribuzione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro.

Avv. Andrea Sisti per Economy - Il divieto di licenziamento Covid opera anche per i dirigenti
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§ 5. La motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma sul divieto di licenziamento “Covid”

Poiché la legislazione emergenziale vieta, espressamente, i licenziamenti comminati per giustificato motivo oggettivo, con esplicito riferimento all’art. 3 legge 604/1966, non applicabile ai dirigenti, l’interpretazione più aderente al dato letterale della norma sul divieto di licenziamento sembrerebbe quella che esclude i dirigenti dal relativo ambito di applicazione.

Il Giudice del Lavoro di Roma, dott. Conte (Dario), ne era ovviamente consapevole.

In effetti, ha motivato l’ordinanza prendendo le mosse dall’interpretazione letterale, affermando:

Il Giudicante ritiene che, malgrado il loro riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 legge 604/1966, che potrebbe far pensare altrimenti, in rapporto all’ambito di applicazione della legge n. 604, quale definito dal relativo art. 10, le disposizioni sopra richiamate (n.d.r. sul divieto di licenziamento) debbano ritenersi applicabili anche ai dirigenti per le seguenti ragioni […]”.

Il Giudice, dunque, ha preferito un’interpretazione teleologica, valorizzando la ratio legis, vale a dire la finalità della norma da interpretare, che risiederebbe nella esigenza di “non lasciare che il danno pandemico si scarichi sistematicamente ed automaticamente sui lavoratori”, comprendendo tra i lavoratori bisognosi di tale eccezionale tutela anche i dirigenti che “anzi sono più esposti a tale rischio stante la maggiore elasticità del loro regime contrattual-collettivo”.

Altrimenti, si legge nell’ordinanza, lasciando fuori i dirigenti dal divieto di licenziamento, la norma sarebbe incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., non essendo ragionevole prevedere un differente regime di tutela tra dirigenti e generalità degli altri lavoratori dipendenti, nel contesto pandemico, che li accomuna e che espone entrambi al medesimo rischio di perdita del posto di lavoro.

Ulteriore profilo di irragionevole diversità di trattamento risiederebbe, inoltre, nella applicabilità del divieto ai licenziamenti collettivi, nell’ambito dei quali i dirigenti sono, invece, protetti per legge.

Pertanto, sottolinea il Tribunale di Roma:

ancor meno risulta comprensibile perché il divieto dovrebbe operare per costoro in caso di licenziamento collettivo e non in caso di licenziamento individuale, a differenza degli altri lavoratori”.

L’ordinanza contiene, poi, un parallelo tra la “natura” della nozione legale di giustificato motivo oggettivo e la nozione contrattual-collettiva di giustificatezza, concludendo in proposito come segue:

ciò consente di ritenere che il riferimento della legge all’art. 3 miri ad identificare la natura della ragione impassibile di essere posta a fondamento del recesso, e non a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del divieto”.

In altre parole, sarebbero vietati i licenziamenti per ragioni di carattere oggettivo, a prescindere dalla categoria di appartenenza del destinatario, e non i licenziamenti di operai, impiegati e quadri.

Certamente, si tratta di una questione che si presta a diverse letture ed occorrerà attendere altri sviluppi giurisprudenziali, per capire se l’orientamento del Tribunale di Roma sia destinato ad affermarsi come prevalente.

Scarica l’ordinanza di Trib. Roma 26/02/2021