Ultimo Aggiornamento 3 Ottobre 2024
Quale risarcimento danni al lavoratore sospeso in Cassa Integrazione Guadagni (“CIG”) senza adeguata rotazione coi colleghi?
Il dipendente che sia stato sospeso in CIG, senza adeguata rotazione coi colleghi, ha diritto sia al risarcimento dei danni corrispondenti alla retribuzione persa, sia al risarcimento degli ulteriori danni da demansionamento, trattandosi di due piani di tutela distinti (Cass. lav., 28/09/2020, n. 20466).
§ 1. Danni da mancata rotazione in CIG
Per la Cassa Integrazione Guadagni (“CIG”) ordinaria, la legge non prevede espressamente un obbligo di rotazione. Tuttavia, nella scelta dei lavoratori da sospendere devono essere seguiti criteri oggettivi e deve sussistere un nesso tra la causa di sospensione e i lavoratori interessati.
Inoltre, devono essere rispettati i principi di non discriminazione derivanti, ad esempio, dall’età, dal sesso, dall’invalidità o dalle ridotte capacità lavorative; non sono, viceversa, applicabili i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi: anzianità, carichi di famiglia ed esigenze tecnico organizzative e produttive.
Il dipendente sospeso in CIG, in violazione dei predetti principi, senza rotazione con dipendenti addetti alle medesime mansioni, può agire per il risarcimento dei danni, pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito e il trattamento di integrazione salariale.
§ 2. Danni da demansionamento per mancata rotazione in Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
È vietato assegnare al dipendente mansioni inferiori rispetto al suo livello di inquadramento e la forzata inattività del dipendente è la forma di demansionamento più grave.
Potrebbero derivarne, ad es., danni:
- alle capacità professionali, che potrebbero diminuire proprio a causa del loro mancato esercizio,
- all’immagine professionale, tanto più lesa quanto più il demansionamento sia reso noto all’interno e all’esterno del contesto aziendale, ed anche
- alla salute, quando la sofferenza derivante dal demansionamento si trasformi in una vera e propria patologia accertabile sotto il profilo medico-legale.
Tali danni, tuttavia, non sono automaticamente risarcibili.
In altre parole, al dipendente non sarà sufficiente dare la prova in giudizio dell’illegittimo demansionamento, ma dovrà anche provare di aver subìto dei danni concreti, come conseguenza immediata e diretta del demansionamento stesso.
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§ 3. La cumulabilità dei risarcimenti da mancata rotazione CIG
Coerentemente, la Cassazione afferma:
“Il danno da illegittima sospensione in C.I.G. ed il danno da demansionamento subìti dal lavoratore nel periodo di sospensione sono concettualmente distinti poiché i piani risarcitori sono riconducibili alla violazione di precetti normativi differenti […], oltre che risarcibili alla stregua di diversi parametri”.
Cass. lav., 28/09/2020, n. 20466
In conclusione, l’accertamento del diritto alla differenza tra la retribuzione persa e l’indennità di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) percepita, quale conseguenza della mancata rotazione in CIG, non assorbe il diritto al risarcimento di danni ulteriori, legati alla forzata inattività.