Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Arriva il “sì” dalla Suprema Corte, ma solo per l’uso personale
Le Sezioni Unite risolvono un annoso contrasto giurisprudenziale sulla punibilità della coltivazione domestica della cannabis. Con sentenza 12348/2020 stabiliscono che “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore“.
Viene applicato il principio di offensività in concreto e propugnata così la tesi per cui il bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messo in pericolo dal singolo che decide di coltivare per sé qualche piantina di marijuana.
§ 1. Il caso
Un uomo veniva condannato per diversi reati tra i quali la detenzione in concorso a fini di spaccio di gr. 11,03 di marijuana, la detenzione nella sua abitazione a fini di spaccio di 25 dosi di marijuana e, infine, la coltivazione di due piante di marijuana. La Corte d’Appello assolveva l’imputato dal reato di detenzione e rideterminava la pena per il reato di detenzione e spaccio di 11,03 grammi di marijuana e per quello di coltivazione.
L’imputato ricorreva in sede di legittimità, lamentando tra i vari motivi del ricorso, il vizio di travisamento della prova in relazione al reato di detenzione e spaccio degli 11,02 grammi di marijuana.
Per quanto riguarda, invece, l’illecito penale della coltivazione, il vizio della sentenza della Corte d’Appello avrebbe riguardato l’omessa valutazione dell’idoneità delle piante a produrre un effetto drogante, perché il principio attivo è contenuto nelle infiorescenze e non anche nelle ramificazioni.
La Sezione Terza della Cassazione, dopo aver evidenziato i contrasti interpretativi relativi alla nozione giuridica di “coltivazione” sottoponeva al vaglio delle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
“Se ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti: è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre una sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza; ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato“.
Il 19 dicembre 2019 veniva resa nota la massima di diritto, mentre il deposito della sentenza è del 16 aprile 2020. Esaminiamo i punti fondamentali della S.U. n. 12348/2020, che annulla la sentenza d’appello limitatamente al reato di coltivazione, ritenendo il ricorso parzialmente fondato e dando una risposta innovativa alla questione di diritto sollevata dalla terza Sezione della Corte.
Un caso simile era stato affrontato dal nostro studio legale in un processo relativo a delitti concernenti l’uso e la coltivazione di sostanze stupefacenti, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato per due su tre dei capi d’accusa contestati (sentenza n. 22/2010).
§ 2. La Corte Costituzionale: “la coltivazione di cannabis è sempre reato“
La Corte costituzionale con la sentenza n. 109/2016 aveva già affrontato la questione della coltivazione della cannabis dando una restrittiva interpretazione della norma:
“La condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti è da valutarsi come pericolosa, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga“.
La Cassazione, che già in precedenza aveva avuto un rigido atteggiamento, equiparando la coltivazione agraria a quella domestica (sentenza 28605/2008), si è sempre adattata alla linea stabilita dalla Consulta, considerando reato:
“la coltivazione di marijuana, anche se per piccolissime dosi e anche quando le piante di cannabis sono ancora acerbe e non mature per la raccolta“.
§ 3. La risposta punitiva graduata
Prima ancora di enunciare il principio in base al quale sarebbero da considerare “non punibili per mancanza di tipicità, le coltivazioni domestiche minime effettuate con strumenti e modalità rudimentali”, la Cassazione tiene a precisare che c’è una risposta punitiva graduata della coltivazione di piante di marijuana, ossia:
“È soggetta al regime sanzionatorio di tipo amministrativo previsto dall’art. 75 del d.P.R n. 309/1990 la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita; alla coltivazione di piante penalmente illecita è possibile applicare l’art. 131 bis c.p., ed escludere quindi la punibilità per particolare tenuità del fatto; alla coltivazione di piante penalmente illecita si può infine applicare l’art. 73 comma 5 del d.P.R, il quale dispone che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329»“.
§ 4. Stringenti limiti alla coltivazione casalinga di cannabis
Nonostante il suddetto principio di diritto, le Sezioni Unite, con la sentenza esaminata, hanno posto dei limiti molto stringenti alla coltivazione casalinga della cannabis: l’unico utilizzatore del prodotto può essere la persona che materialmente si dedica alla cura delle piante, escludendo ogni possibilità di destinazione ai familiari o al consumo di gruppo.
Le tecniche utilizzate per la coltivazione debbono essere rudimentali: la presenza di un impianto di irrigazione potrebbe far sorgere il sospetto che lo scopo sia lo spaccio, così anche eventuali bilancini o strumenti di precisione per pesare in grammi, mentre non vi è nessun riferimento alla percentuale di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) contenuta nella pianta.