Avaria del Cronotachigrafo

Ultimo Aggiornamento 29 Luglio 2024

Esito positivo per il ricorso promosso, dallo Studio Legale Chiarini, avverso un verbale di contestazione di infrazioni al C.d.S. per avaria del cronotachigrafo a bordo di un veicolo commerciale.

Il Giudice ha riconosciuto che il malfunzionamento non fosse imputabile al conducente, dichiarando illegittimo il verbale elevato ed annullando conseguentemente le sanzioni amministrative applicate.

INDICE SOMMARIO

Cosa è il cronotachigrafo

Come noto, il cronotachigrafo è uno strumento che viene installato a bordo di veicoli commerciali ed industriali che circolino nell’area dell’Unione Europea. Esso è obbligatorio se il veicolo è adibito a adibiti a trasporto di cose e ha un peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate, nonché se il veicolo è adibito a trasporto di passeggeri con un numero di persone superiore a nove (compreso il conducente).

L’uso del cronotachigrafo a bordo di un veicolo commerciale è disciplinato da una serie di normative europee e nazionali che mirano a garantire la sicurezza stradale e la tutela dei lavoratori nel settore del trasporto su strada. Di seguito, analizziamo le principali regole e le sanzioni applicabili in caso di infrazioni al Codice della Strada (C.d.S.) relative al cronotachigrafo.

Cominciamo dalla disciplina che si rinviene nell’art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di cui riportiamo il testo integrale.

Art. 179 del d.lg. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

Cronotachigrafo e limitatore di velocità

1. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 967 a € 3.867. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 831 a € 3.328.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

Regole sull’Uso del Cronotachigrafo

Obbligo di Installazione e Utilizzo

Secondo il Regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli commerciali devono essere dotati di cronotachigrafo per registrare i periodi di guida, i tempi di riposo e la velocità del veicolo (cf. Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 132 del 19 gennaio 2022; Tribunale Ordinario Roma, sez. LV, sentenza n. 3283 del 6 aprile 2016).

Il Regolamento UE n. 165/2014 specifica ulteriormente che in caso di guasto o funzionamento difettoso del cronotachigrafo, l’impresa di trasporto deve farlo riparare da un installatore o da un’officina autorizzati non appena le circostanze lo consentano (cfr. Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 147 del 07 Febbraio 2023).

Registrazione e Conservazione dei Dati

I conducenti devono essere in grado di presentare, su richiesta degli organi di controllo, i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati nei 28 giorni precedenti (Cass. Civ., Sez. 2, N. 35320 del 30-11-2022).

Le imprese di trasporto sono obbligate a conservare i dati registrati dai cronotachigrafi per un periodo di almeno un anno (Tribunale Ordinario Catania, sez. LA, sentenza n. 115 del 13 gennaio 2021).

Manomissioni e Alterazioni

È vietato manomettere o alterare i cronotachigrafi.

La normativa prevede che i dispositivi siano di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepiti in modo da escludere al massimo la possibilità di frode (v. Tribunale Ordinario Roma, sez. LV, sentenza n. 3283 del 6 aprile 2016).

Sanzioni per Infrazioni Relative al Cronotachigrafo

Mancata Installazione o Funzionamento Non Conforme

Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, o con un cronotachigrafo non funzionante o non conforme alle caratteristiche fissate nel regolamento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 866 a € 3.464 (Cass. Civ., Sez. 2, N. 29355 del 10-10-2022).

La sanzione è raddoppiata in caso di manomissione dei sigilli o alterazione del cronotachigrafo (Cass. Civ., Sez. 2, N. 29355 del 10-10-2022).

Mancata Esibizione dei Fogli di Registrazione

La mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi ai 28 giorni precedenti può comportare una sanzione amministrativa.

Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che tale infrazione deve essere considerata unica e sanzionata con una sola contestazione indipendentemente dal numero di giorni per cui i fogli non sono stati esibiti (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, N. 41522 del 27-12-2021; Cass. Civ., Sez. 2, N. 35950 del 22-11-2021; Cass. Civ., Sez. 2, N. 35320 del 30-11-2022).

Violazioni dell’Orario di Lavoro e dei Tempi di Riposo

Le infrazioni relative al superamento dei limiti di guida e alla mancata osservanza dei tempi di riposo sono sanzionate ai sensi dell’art. 174 del Codice della Strada.

Le sanzioni variano in base alla gravità dell’infrazione e possono includere sanzioni amministrative pecuniarie e, in casi gravi, la sospensione della patente di guida (Cass. Civ., Sez. 2, NN. 883-884-885 del 17-01-2020).

Contestazione e Notifica delle Violazioni

Le violazioni devono essere contestate immediatamente al trasgressore quando possibile. In caso di impossibilità materiale, il verbale di contestazione deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento (art. 201 C.d.S.).

La tempestività della notificazione è determinata dalla consegna all’ufficio postale entro il termine stabilito, indipendentemente dalla data di ricezione da parte del destinatario (Cass. Civ., Sez. 6, N. 17088 del 26-06-2019).

Giurisprudenza Rilevante

Sentenze della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze che chiariscono l’interpretazione delle norme relative al cronotachigrafo.

Ad esempio, la sentenza n. 41522 del 27 dicembre 2021 ha confermato che la mancata esibizione dei fogli di registrazione costituisce un’infrazione unica e deve essere sanzionata come una sola violazione (Cass. Civ., Sez. 1, N. 41522 del 27-12-2021).

La sentenza n. 35950 del 22 novembre 2021 ha ribadito che le autorità competenti devono constatare un’infrazione unica in caso di mancata presentazione dei fogli di registrazione relativi a vari giorni di attività (Cass. Civ., Sez. 2, N. 35950 del 22-11-2021).

Sentenze dei Tribunali Ordinari

Il Tribunale Ordinario di Firenze, nella sentenza n. 132 del 19 gennaio 2022, ha trattato una causa riguardante l’uso del cronotachigrafo e le relative sanzioni, confermando l’importanza del rispetto delle normative europee e nazionali (Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenza n. 132 del 19 gennaio 2022).

Il Tribunale Ordinario di Ancona, nella sentenza n. 147 del 7 febbraio 2023, ha sottolineato l’obbligo di riparare il cronotachigrafo difettoso non appena possibile e ha confermato le sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo (Tribunale Ordinario Ancona, sez. 1, sentenza n. 147 del 07 Febbraio 2023).

Conclusioni

L’uso del cronotachigrafo a bordo di veicoli commerciali è strettamente regolamentato per garantire la sicurezza stradale e la tutela dei lavoratori.

Le principali regole riguardano l’obbligo di installazione e utilizzo, la registrazione e conservazione dei dati, e il divieto di manomissioni.

Le sanzioni per le infrazioni possono essere severe e includono sanzioni pecuniarie significative, con aggravanti in caso di manomissione o alterazione del dispositivo.

La giurisprudenza ha chiarito che alcune infrazioni, come la mancata esibizione dei fogli di registrazione, devono essere considerate uniche e sanzionate di conseguenza.

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