Scioglimento Società – Nomina Liquidatore Giudiziario

Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024

Nomina giudiziale del liquidatore di una S.n.c. per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale

Lo Studio ha assistito un socio di S.n.c. nel procedimento finalizzato alla pronuncia di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, a causa dell’irreperibilità dell’altro socio, con contestuale nomina del liquidatore giudiziale.

Com’è noto, tra le cause di scioglimento delle società di capitali, il nostro codice civile annovera il conseguimento dell’oggetto sociale (quando sono andate a buon fine le operazioni che i soci avevano programmato al momento della costituzione della società; dunque, il vincolo sociale si scioglie per il raggiungimento dello scopo originariamente prefissato) o la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (quando l’obiettivo che i soci si erano prefissati alla costituzione della società non è più raggiungibile, per ragioni di fatto o di diritto; l’impossibilità deve però essere oggettiva, assoluta ed irreversibile).

Questa la norma di riferimento:

Art. 2484 c.c.
Cause di scioglimento

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

 

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