Ultimo Aggiornamento 20 Maggio 2024
Riconosciuto ai figli della vittima il diritto ad essere garantiti dalla polizza assicurativa
La Compagnia di Assicurazioni dovrà risarcire il danno subito da S. ed I. (assistiti dallo Studio Legale Chiarini), figli di un operaio deceduto in un cantiere edile a San’Angelo in Lizzola.
Lo ha stabilito il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, nella persona del Giudice Unico Dott. Emanuele Mosci, che ha dichiarato la piena operatività della polizza assicurativa contratta dalla società appaltatrice, la quale aveva poi dato in subappalto parte delle opere di carpenteria al muratore tragicamente precipitato da un ponteggio.
L’incidente mortale verificatosi in cantiere
L’incidente mortale in cantiere si era verificato il 27 dicembre 2003 quando A., cittadino italiano di origini egiziane, si era recato in cantiere nonostante il periodo festivo per l’urgenza di “disarmare” un muro gettato prima di Natale e far proseguire i lavori rispettando le tempistiche imposte dall’impresa appaltatrice. L’impalcatura da quest’ultima allestita era però priva dei parapetti e dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore, il che aveva determinato la caduta da oltre quattro metri di altezza.
Per la vicenda già nel 2009 era intervenuta una sentenza penale del Tribunale di Pesaro, che aveva dichiarato il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice colpevole del delitto di omicidio colposo per la morte di A., condannandolo alla pena di un anno e mezzo di reclusione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei figli allora minorenni della vittima, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale stabilita in euro 220.000,00 per ciascuno. Tuttavia, l’impresa aveva cessato l’attività e non c’era alcuna sicurezza che gli importi liquidati sarebbero stati effettivamente pagati.
Il riconoscimento della copertura assicurativa per il sinistro
“La sentenza rappresenta un importante monito alle Compagnie di Assicurazioni, che spesso escogitano articolate eccezioni per tentare di sottrarsi al dovere di garanzia verso le vittime dei sinistri per cui è stata contratta la polizza” – afferma l’avv. Gabriele Chiarini di Pesaro, che difende i due giovani insieme al collega Andrea Sisti – “e ciò appare ancor più censurabile in ipotesi, come quella in esame, di danni gravissimi subiti da soggetti in tenera età come S. ed I., che avevano appena 10 ed 11 anni al momento del fatto. I due minori sono stati privati dell’unica figura genitoriale di riferimento (la madre era infatti venuta a mancare poco tempo prima) e sono stati costretti a crescere in una asettica comunità educativa fino al raggiungimento della maggiore età, quando si sono dovuti avviare al lavoro per raggiungere l’indipendenza economica, abbandonando la scuola e rinunciando ad ogni aspirazione di crescita culturale e professionale”.
Con il recente provvedimento, il Giudice di Fano ha inteso assicurare ai due ragazzi la certezza di un risarcimento effettivo, perché di esso dovrà farsi intero carico la Società Assicuratrice. Il giudizio civile proseguirà, dunque, per determinare l’esatta entità (prevedibilmente cospicua) della somma che dovrà essere erogata.
DOCUMENTI SCARICABILI e APPROFONDIMENTI
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- Caso risolto di risarcimento per sinistro mortale agli eredi ed ai congiunti