Ultimo Aggiornamento 21 Maggio 2024
Interessi, anatocismo e commissione di massimo scoperto
Lo Studio ha assistito con successo una Società per Azioni nella vertenza intrapresa contro un Istituto di credito al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi e di Commissione di Massimo Scoperto, nel corso di pluriennali rapporti bancari di conto corrente.
La sentenza, pronunciata dal Tribunale di Pesaro, si segnala per aver ribadito i seguenti importanti principi di diritto:
- Sono nulle le clausole di contratti bancari che non prevedano espressamente le condizioni applicabili al rapporto. In particolare, premesso che gli interessi devono essere pattuiti per iscritto, non è valida la clausola che si limiti a rimetterne la determinazione a un dato vago come l’uso “su piazza”;
- E’ illegittima ratione temporis – trattavasi di rapporti anteriori all’anno 2000 – la prassi bancaria di capitalizzare trimestralmente gli interessi (cd. “anatocismo”);
- La Commissione di Massimo Scoperto – quando, come nel caso di specie, viene applicata in misura percentuale sull’esposizione debitoria massima raggiunta – rappresenta una componente degli interessi globali applicati dall’istituto di credito, con la conseguenza che soggiace ai medesimi criteri di valutazione sopra specificati.
Oltre alla restituzione delle somme indebitamente ricevute, la Banca convenuta è stata altresì condannata alla integrale rifusione delle spese di lite, di quelle liquidate per la Consulenza Tecnica d’Ufficio esperita in corso di causa, nonché di quelle che la Società aveva dovuto sostenere per la propria Consulenza Tecnica di Parte.
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