Immobile Aggiudicato in Esecuzione Immobiliare e Sequestro Preventivo Penale

Ultimo Aggiornamento 27 Maggio 2024

Correlazione & interferenze tra il sequestro penale e il pignoramento immobiliare

Lo Studio Legale Chiarini ha assistito con successo gli aggiudicatari all’asta in sede di esecuzione immobiliare di un immobile, sul quale risultava iscritto un sequestro preventivo (penale), ottenendone la revoca e procurando, conseguentemente, la liberazione del bene da ogni vincolo pregiudizievole.

Novità: vedi la sentenza di
Cass. III, 10 dicembre 2020, n. 28242

Maggiori approfondimenti nel nostro articolo
Sequestro Preventivo (Penale) di Immobile Sottoposto ad Esecuzione Immobiliare

L’aggiudicazione all’asta dell’immobile gravato da sequestro preventivo

Una coppia di coniugi era risultata aggiudicataria, nell’àmbito di una procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Vasto, di un immobile adibito a civile abitazione, per il prezzo di circa 250.000,00 Euro.

Sull’immobile gravava, tuttavia, un sequestro preventivo disposto dal G.i.p. presso il Tribunale di Torre Annunziata, eseguito nel giugno 2014 e quindi trascritto in data 23/10/2014 presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Precedentemente al sequestro, il medesimo immobile risultava anche gravato da ipoteca volontaria iscritta il 21/11/2005 a favore di un Istituto di Credito, ipoteca giudiziale iscritta il 06/11/2009 a favore di una società privata, nonché pignoramento immobiliare trascritto il 27/09/2011 e relativo alla predetta procedura esecutiva nella quale si era poi proceduto ad aggiudicazione.

Dopo l’esecuzione del sequestro preventivo, con ordinanza 28/07/2014, il Giudice dell’esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Vasto aveva autorizzato il professionista delegato a proseguire nell’attività liquidatoria, onerandolo di comunicare al G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata il provvedimento, sull’assunto che “… il creditore procedente è munito di ipoteca iscritta nel 2005 e, quindi, prima del sequestro preventivo, da ciò deriva che tale diritto di garanzia sopravvive alla confisca (Cass. pen. SU 28 aprile 1999 n. 9, principio riaffermato anche di recente dalla Cassazione Civile con le sentenze 16227/2003, 845/2007 e 20664/2010); ciò significa che, anche qualora intervenisse medio tempore la confisca, che è un acquisto a titolo derivativo, prevale comunque il diritto del procedente e quindi l’acquisto dell’aggiudicatario”.

L’Autorità competente alla cancellazione della formalità pregiudizievole

In sede di decreto di trasferimento del bene ai coniugi aggiudicatari, però, il Giudice dell’Esecuzione non aveva potuto disporre la cancellazione della formalità relativa al sequestro preventivo, competendo quest’ultima all’autorità emittente.

Il professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva, con istanza 30/03/2015, aveva allora comunicato al G.i.p. di Torre Annunziata l’intervenuto trasferimento del bene in capo ai coniugi aggiudicatari e aveva richiesto la “cancellazione del sequestro” medesimo.

Con ordinanza del 24/04/2015, il G.i.p. di Torre Annunziata, pur dando atto del parere favorevole al dissequestro espresso dal P.M., aveva rigettato l’istanza sull’assunto che “l’eventuale opponibilità rispetto al creditore procedente munito di ipoteca del sequestro preventivo disposto da quest’Ufficio non è questione che può incidere sulla valutazione del permanere dei presupposti giustificativi del vincolo reale […] nel caso di specie non è intervenuto nelle more alcun elemento nuovo che abbia inciso sulle esigenze cautelari già valutate da questo G.i.p. con l’emissione del decreto di sequestro preventivo dell’11/06/2014, sì che può dirsi che il quadro cautelare è assolutamente inalterato”.

L’assistenza prestata agli aggiudicatari dallo Studio Legale Chiarini

I coniugi aggiudicatari, con l’assistenza degli Avv.ti Giovanni Chiarini e Claudia Chiarini, avevano quindi personalmente inoltrato formale istanza 18/05/2015 per chiedere il dissequestro dei beni da loro regolarmente acquistati.

L’istanza era stata “irritualmente” rigettata con decreto 05/06/2015 del P.M. (pur se nulla era variato rispetto al momento in cui aveva espresso – anche in questo caso  “irritualmente” – parere favorevole al dissequestro relativamente alla precedente istanza della professionista delegata). In pari data, il P.M. ha comunque trasmesso gli atti al G.i.p., che ha rigettato l’istanza con ordinanza emessa il 08/06/2015, depositata il 09/06/2015 e notificata agli istanti il 19/06/2015 unitamente al decreto del P.M.

L’ordinanza ed il decreto erano stati contestualmente impugnati davanti alla sezione Riesami ed Appelli del Tribunale di Napoli, poiché entrambi i provvedimenti non risultavano avere esaminato, né tanto meno confutato, le pur numerose problematiche fondanti l’istanza rigettata. In particolare, era stato rilevato che:

1. Il P.M., pur avendo espresso parere favorevole per il dissequestro sulla precedente istanza a firma della professionista delegata, affermava di condividere e richiamare nel suo provvedimento le motivazioni espresse nell’ordinanza 24/04/2015 del G.i.p., con la precisazione che non si sarebbero poute considerare cessate le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento di sequestro preventivo e che i conigui aggiudicatari sarebbero stati consapevoli della pendenza del sequestro al momento della aggiudicazione;

2. Il G.i.p. si era invece limitato a richiamare per relationem la precedente ordinanza 24/04/2015 con la quale, pur in presenza del parere favorevole del P.M., aveva rigettato l’istanza a fima della professionista delegata sull’assunto che:
a) sarebbero irrilevanti le vicende traslative del bene e l’avvenuto trasferimento non inciderebbe ai fini della confisca in sede dibattimentale;
b) l’eventuale opponibilità del sequestro preventivo rispetto al creditore procedente non sarebbe questione incidente sulla valutazione del permanere dei presupposti giustificativi del sequestro;
c) non sarebbero intervenuti elementi nuovi incidenti sulle esigenze cautelari valutate con l’emissione del decreto di sequestro.

I motivi posti a fondamento dell’impugnazione

Primo Motivo

Erroneità dei provvedimenti nella parte in cui affermavano l’irrilevanza delle vicenda traslative che hanno coinvolto il bene sequestrato ai fini del  venir meno delle condizioni legittimanti il sequestro (in riferimento al disposto di cui agli artt. 321 comma 1 c.p.p., 2912 e ss. c.c.)

All’atto della emissione del sequestro preventivo di cui si discute, i beni colpiti risultavano nella titolarità della società esecutata (ossia un soggetto diverso sia dall’indagato sia dalla società fallita da questi amministrata) e sottoposti al procedimento esecutivo immobiliare davanti al Tribunale di Vasto.

Alle pagine 21 e 22 del provvedimento di sequestro venivano analizzate in modo puntuale le ragioni per le quali l’indagato doveva essere ritenuto socio occulto della società esecutata. Ragioni in forza delle quali, si leggeva sempre a pag. 22, l’indagato avrebbe “continuato a mantenere la disponibilità degli immobili ceduti”.

Il requisito della “permanenza della disponibilità degli immobili” in capo all’indagato era, infatti, imprescindibile per poter giustificare la sottoposizione a sequestro di un bene non formalmente a lui intestato.

E non a caso il Pubblico Ministero aveva avuto modo di precisare nella richiesta di sequestro che “una parte degli immobili sono già stati venduti a terzi mentre gli immobili sotto indicati (ovvero quelli poi fatti oggetto di sequestro preventivo, tra cui quelli oggi trasferiti agli istanti) sono tuttora nella titolarità della AAA S.r.l.”.

Il pignoramento attuato sin dall’anno 2011 ed il conseguente procedimento di esecuzione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Vasto (con contestuale nomina di custode giudiziario) avevano avuto il precipuo effetto di privare la società proprietaria (AAA S.r.l.) della facoltà di disporre dell’immobile (cfr. artt. 2912 ss. c.c.).

D’altra parte, tale privazione non poteva essere considerata assoluta e definitiva, in quanto la eventuale (e sempre possibile) estinzione della procedura esecutiva avrebbe potuto restituire alla AAA S.r.l. la piena disponibilità del compendio immobiliare, e ciò poteva legittimare la permanenza della misura cautelare del sequestro sino alla definizione della procedura medesima.

L’avvenuto trasferimento della proprietà degli immobili all’esito di una regolare procedura per esecuzione immobiliare aveva invece determinato una modificazione sostanziale della situazione antecedente, comportando in modo definitivo il venir meno del requisito della “permanenza della disponibilità” degli immobili in capo alla società AAA S.r.l. e quindi in capo all’indagato (ritenuto socio occulto).

Non poteva quindi essere condiviso l’assunto secondo il quale la predetta vicenda traslativa del bene non avrebbe rappresentato un elemento nuovo incidente sulle esigenze cautelari valutate con l’emissione del sequestro.

Va in proposito anche sottolineato che il sequestro preventivo era stato trascritto in data 23/10/2014, ovverosia molto tempo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare (27/09/2011) e delle due ipoteche che assistevano il creditore procedente e quello intervenuto nel procedimento di esecuzione immobiliare (rispettivamente del 21/11/2005 e 06/11/2009).

Con tutto quanto ne consegue circa la sua inefficacia per gli odierni istanti ai sensi degli artt. 2912  ss. c.c.  (a mente dei quali “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante atti che importino vincoli di indisponibilità dei beni, se non sono stati trascritti prima del pignoramento” – art. 2915 c.c. – e “Non sono opponibili all’acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione” – art. 2919 c.c.).

Né potevano trovare alcuna applicazione analogica al caso in esame le disposizioni – al contempo speciali ed eccezionali – contenute nel Codice delle leggi antimafia di cui al d.lg. 159/2011.

Per giurisprudenza consolidata, peraltro, “La revoca del sequestro preventivo, disposta dall’art. 321 comma 3 c.p.p. quando ne risultano mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma 1, vale anche per il sequestro finalizzato alla confisca, di cui al comma 2, se il bene sequestrato risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il quale è stato disposto il sequestro, sicché l’assicurazione della libera disponibilità del bene al legittimo proprietario incolpevole non sostiene alcuna situazione di pericolo” (Cassazione Penale, 14 gennaio 1999, n. 80).

Secondo Motivo

Erroneità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui affermavano l’irrilevanza delle vicende traslative che avevano coinvolto il bene sequestrato ai fini della confisca in sede dibattimentale (in riferimento al disposto di cui agli artt. 321 comma 2 c.p.p., 240 c.p. e  2912 e ss. c.c.)

Si è già detto che l’inopponibilità ex artt. 2912 e ss. c.c. rispetto al creditore procedente munito di ipoteca, e di conseguenza all’aggiudicatario, del sequestro trascritto successivamente fa sì che le vicende che hanno coinvolto il bene di cui si discute abbiano escluso alla radice la sussistenza del presupposto della disponibilità del bene in capo al reo, che rappresenta presupposto imprescindibile per la concessione e per la conservazione di un sequestro preventivo prodromico alla confisca. E questo sia in virtù del disposto di cui all’art. 321 c.p.p., sia in virtù del disposto di cui all’art. 240 c.p., che esclude la possibilità di procedersi a confisca allorché la cosa appartenga (come nel caso che ci occupa) a persone estranee al reato.

I coniugi aggiudicatari erano infatti persone totalmente estranee al reato (meri acquirenti all’asta di un compendio immobiliare). Nei loro confronti, pertanto, non si sarebbe mai potuta disporre la confisca ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 240 c.p., in quanto entrambi persone estranee al reato, ovvero “soggetti che non abbiano ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che siano in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato” (così Cass. pen. I, 17 giugno 2011, n. 29197).

D’altra parte, se pur vero è – come affermato dal P.M. – che i coniugi aggiudicatari al momento della aggiudicazione del bene erano a conoscenza della sussistenza del decreto di sequestro, altrettanto vero è che gli stessi coniugi erano da considerare nella più perfetta buona fede a loro derivata dall’ordinanza 28/07/2014, con la quale il G.Es.Imm. Trib. Vasto aveva disposto la prosecuzione dell’attività liquidatoria proprio sul presupposto della inopponibilità del sequestro ai creditori procedenti muniti di ipoteca anteriormente trascritta, e quindi all’aggiudicatario, precisando che “[…] anche qualora intervenisse medio tempore la confisca, che è un acquisto a titolo derivativo, prevale comunque il diritto del procedente e quindi l’acquisto dell’aggiudicatario ex art. 2919 c.c.”.

Sul punto, evidentemente poco ricorrente e quindi scarsamente approfondito dalla giurisprudenza, l’impugnazione richiamava anche il pronunciamento del G.i.p. presso il Tribunale di Rimini che, in una fattispecie analoga, aveva accolto l’istanza di revoca di sequestro presentata dall’aggiudicatario argomentando che “il sequestro preventivo è stato emesso in data successiva alla procedura concorsuale (nulla varia nell’ipotesi di esecuzione immobiliare) e l’intervenuta aggiudicazione del bene sequestrato consente di ritenere che la titolarità dello stesso appartenga a persona del tutto estranea al reato, né si ravvisano situazioni di prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura anteriormente instaurata, né infine sono prospettabili situazioni da cui desumere che l’indagato rientrerà in possesso della res” (Ordinanza 27 settembre 2013 G.i.p. Rimini).

Pertanto, non poteva condividersi quanto riportato nel provvedimento 24/04/2015 (richiamatoper relationem nei provvedimenti impugnati) dal G.i.p. di Torre Annunziata, ossia che “le vicende traslative relative al bene immobile già oggetto di sequestro penale, di natura volontaria o coattiva, sono assolutamente irrilevanti rispetto al profilo della perduranza o meno delle esigenze cautelari, la cui cessazione soltanto può giustificare la revoca del provvedimento cautelare già emesso”. Né che l’avvenuto trasferimento non incidesse sull’eventuale provvedimento di confisca in sede dibattimentale.

A ciò doveva aggiungersi, anche, che la confisca cd. per equivalente non è ammissibile per i reati fallimentari di cui agli artt. 216 ss. L.F., essendo invece prevista soltanto per puntuali ed eccezionali ipotesi, quali a titolo esemplificativo: reati tributari (v. art. 1 comma 143 legge 244/2007); illeciti di cui agli artt. 2621 ss. c.c. (v. art. 2641 comma 2 c.c.); responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (v. art. 19 d.lg. 231/2001); delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (v. art. 322 ter c.p.); delitti di cui agli artt. 640 bis e 640 ter c.p. (v. art. 640quater c.p.). E’ appena il caso di precisare che siffatte norme, in quanto eccezionali, non possono essere oggetto di interpretazione analogica (cfr. art. 14 disp. prel. c.c.).

Terzo Motivo

Perdita di efficacia del sequestro preventivo relativamente alla parte dei beni cui erano interessati i coniugi aggiudicatari, per revoca implicita da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 321, co. 3, c.p.p.

Come innanzi descritto, con richiesta 30/03/2015, la professionista delegata alla vendita, anche se con l’impropria terminologia “provvedimento di cancellazione del sequestro preventivo”, aveva sostanzialmente richiesto il dissequestro del bene di cui trattasi, ma il Giudice per le indagini preliminari, pur dando atto del parere positivo espresso dal Pubblico Ministero, con ordinanza 24/04/2015 aveva respinto l’istanza.

A prescindere dalle censure di cui ai precedenti motivi di appello, nel caso in esame doveva ritenersi che il sequestro preventivo di cui trattasi dovesse essere dichiarato inefficace sin dal momento in cui il Pubblico Ministero aveva dichiarato il proprio parere favorevole al dissequestro all’esito dell’istanza proposta dal professionista delegato.

Recita infatti il comma 3 dell’art. 321 c.p.p. che: “Il sequestro preventivo è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato […]. Se vi è richiesta dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste […]”.

Quindi, a tenore della norma, una volta ricevuta l’istanza avanzata dal professionista delegato, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto trasmetterla per competenza al Pubblico Ministero.

E’ infatti il Pubblico Ministero, salvo suo dissenso, colui che la norma indica quale soggetto fornito di competenza ad emettere il decreto motivato di dissequestro.

Nel caso in discorso doveva, perciò ritenersi che il Pubblico ministero, avendo espresso in fase di indagini preliminari parere favorevole al dissequestro sull’istanza 30/03/2015 avanzata dalla professionista delegata, avesse verificato con esito positivo la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca del sequestro, ossia la sussistenza di fatti sopravvenuti  che rendevano mancanti le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo previste dal medesimo articolo 321 c.p.p.

L’atto di impugnazione evidenziava, conclusivamente, che:
– ogni ulteriore ritardo nella piena disponibilità dei beni acquistati ed interamente pagati dai coniugi aggiudicatari rappresentava fonte di rilevanti danni patrimoniali e non;
– in particolare, i coniugi aggiudicatari avevano acquistato l’immobile con notevole sforzo economico per adibirlo ad abitazione della propria famiglia e la permanenza della trascrizione del sequestro preventivo precludeva loro la possibilità di convertire in mutuo il finanziamento personale contratto;
– quanto sopra impediva agli odierni istanti di procedere anche ad alcuni lavori di ristrutturazione entro la fine dell’anno in corso, perdendo così definitivamente anche la possibilità di fruire degli sgravi fiscali previsti per legge.

L’accoglimento dell’impugnazione da parte del Tribunale di Napoli

Accogliendo integralmente l’impugnazione avanzata dallo Studio Legale Chiarini, Il Tribunale di Napoli ha revocato il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Torre Annunziata con provvedimento dell’11/06/2014, con conseguente ordine di cancellazione della relativa trascrizione e dispensa al Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità in proposito.

DOCUMENTI SCARICABILI