Responsabilità dei Genitori ex art. 2048 c.c. – Ingiurie del Minore

Ultimo Aggiornamento 27 Maggio 2024

Genitori responsabili per il comportamento ingiurioso del figlio minore

Decisamente pittoresca, quanto interessante sotto il profilo tecnico-giuridico, la vertenza patrocinata con successo dall’avv. Claudia Chiarini in tema di responsabilità genitoriale ex art. 2048 c.c. per il fatto illecito compiuto dai figli minori (ma capaci di intendere e volere).

Questa, in sintesi, la vicenda.

In un pomeriggio di fine maggio, un quindicenne – unitamente ad altri compagni di scuola – si era introdotto illecitamente all’interno della struttura ospitante il proprio Liceo Classico, presso il quale lavorava anche il sig. Donato (nome chiaramente di fantasia, n.d.r.) come collaboratore scolastico.

Il giorno seguente, il Dirigente del Liceo aveva contattato il locale Commissariato di Polizia segnalando l’accaduto. All’esito dell’attività investigativa svolta, era emerso come il minore, dopo aver forzato una porta di ingresso, avesse posto in essere all’interno del plesso scolastico diverse fattispecie delittuose, tra le quali il reato di ingiuria nei confronti del sig. Donato, tracciando mediante un pennarello, sulla scrivania riservata al medesimo, le parole “Donato, stronzo dimagrisci…”.

Su tali fatti si era pronunciato il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, con una sentenza di “non luogo a procedere” nei confronti del minore, perché ritenuto persona non imputabile ai sensi dell’art. 98 c.p”.

Dopo alterne vicende processuali, con una raffinata sentenza emessa in grado di appello, il Giudice Unico presso il Tribunale di Urbino ha accolto integralmente l’impugnazione incidentale avanzata dallo Studio Legale Chiarini, chiarendo adeguatamente i profili di interferenza tra la sentenza penale pronunciata nel giudizio minorile e l’azionabilità – in sede civile – dei diritti risarcitori da parte della persona offesa dal reato, nonché i presupposti di operatività della fattispecie di cui all’art. 2048 c.c. (“Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”).

La vicenda è, infine, approdata davanti alla Suprema Corte di Cassazione, la quale – con Ordinanza della III Sez. Civile, 13/02/2019, n. 4152 – ha confermato la sentenza del Tribunale ritenendo condivisibile la ratio decidendi dallo stesso utilizzata: è infatti evidente la responsabilità del genitore per la condotta obiettivamente ingiuriosa tenuta dal figlio minorenne, il cui comportamento risulta infatti caratterizzato da disvalore sociale e non può essere liquidato come semplice “goliardata”.

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